Cass. civile, sez. II del 2007 numero 5202 (07/03/2007)


Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga a un tipo diverso o a una specie diversa da quella pattuita. Si ha invece consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.L'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli articoli 1453 e seguenti c.c., ma dalle norme speciali di cui agli articoli 1492 e seguenti c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale e in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'articolo 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni pervista dall'articolo 1494 del c.c..L'azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell'articolo 1494 c.c., dall'acquirente non si identifica nè con l'azione di garanzia di cui all'articolo 1492 c.c., nè con l'azione di esatto adempimento. Invero, mentre la garanzia per vizi opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento dei danni presuppone di per sè la colpa di questo ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa e può estendersi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.Nelle cause relative a diritti di obbligazioni la parte che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito ha l'onere di contestare la competenza con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..

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