Cass. civile, sez. II del 2007 numero 14036 (15/06/2007)


Il contratto deve qualificarsi come contratto preliminare e non produce l’effetto traslativo immediato ove, dal complesso degli elementi in esso contenuti, risulti chiaramente la comune volontà delle parti di obbligarsi a prestare il proprio consenso alla stipula di un successivo contratto con effetto traslativo.Nel distinguere tra contratto definitivo e preliminare, infatti, non può essere attribuita influenza determinante a circostanze quali la consegna del bene, il pagamento del prezzo, la definizione del contratto indicata dai contraenti, nè l’uso di espressioni quali "cede", "vende" o "acquista".

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