Cass. civile, sez. II del 2006 numero 7274 (29/03/2006)


Le norme che stabiliscono la indivisibilità di un bene, in relazione all'uso cui è destinato, attengono alla disciplina dello scioglimento giudiziale della comunione e non comportano alcun limite al potere dei comproprietari di addivenire in qualunque modo a uno scioglimento contrattuale della comunione e di disporre incondizionatamente dei beni, mutandone convenzionalmente tanto l'uso quanto la destinazione originaria nella individuazione di quelli da attribuire a ciascun condividente e nella determinazione di quelli designati a rimanere o divenire comuni, salvo solo l'impedimento derivante da ragioni fisiche o da vincoli di leggi speciali.

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