Cass. civile, sez. II del 2006 numero 3013 (10/02/2006)


Poiché la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del "de cuius" l'osservanza delle quote spettanti agli eredi (estendendo l'art. 737 c.c. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l'obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari) l'istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell'originaria formulazione dell'art. 737 c.c. alla facoltà del testatore di dispensare l'erede dalla collazione.Poiché la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del "de cuius", la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, anche se l'imposizione dell'obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicché il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione, stante il divieto posto dall'art. 549 c.c. di imporre su di essa pesi o condizioni, i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell'art. 553 c.c., ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal "de cuius" in virtú di donazioni o legati.In tema di divisione ereditaria, la clausola con cui il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima, sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che della legittima. Tale imputazione del donante non interferisce, difatti, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2006 numero 3013 (10/02/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti