Cass. civile, sez. II del 2005 numero 9522 (06/05/2005)


La comunione ereditaria, quale forma di comunione incidentale, nascente non per volontà delle parti, ma per effetto dell'accettazione dell'eredità da parte di più chiamati, non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto di comprendere un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto a estranei le rispettive quote. In effetti, lo stato di comunione non può che cessare con la divisione, attraverso la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in diritti di proprietà individuale su singoli beni. Solo quando siano state compiute le operazioni divisionali, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, si cui all'articolo 732 del Cc, che postula la persistenza dello stato di comunione ereditaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2005 numero 9522 (06/05/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti