Cass. civile, sez. II del 2005 numero 9392 (06/05/2005)


In tema di risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, quando il maggior danno cui fa riferimento l'ultimo comma dell'articolo 1224 del Cc è costituito dalla svalutazione monetaria, il relativo ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza tra il saggio di interessi legali e il tasso della svalutazione, con la conseguenza che va riconosciuta la sola rivalutazione dal giorno della messa in mora, ove la relativa entità sia superiore al tasso degli interessi legali; comunque, in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art. 1224 del Cc.

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