Cass. civile, sez. II del 2005 numero 8066 (18/04/2005)


Per i complessi immobiliari che comprendono più edifici, anche se autonomi è rimesso all'autonomia privata se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni edificio cui si affianca, in tale caso, un supercondominio. Figura, questa ultima, di creazione giurisprudenziale alla quale sono applicabili le norme relative al condomino, perché si verte nella materia delle parti comuni (indicate dagli articoli 1117 del Cc e 62 delle disposizioni di attuazione del Cc) caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, delle quali rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture che invece sono dotate di una propria autonoma utilità, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2005 numero 8066 (18/04/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti