Cass. civile, sez. II del 2004 numero 5898 (24/03/2004)


Sussiste nullità degli atti giuridici aventi a oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, solo ove dall'atto non risulti che l'acquirente non era a conoscenza della mancanza di concessione. In particolare non sussiste la nullità nell'eventualità che il cedente abbia dichiarato, nell'atto, di avere presentato domanda di sanatoria e di avere pagato le prime due rate dell'oblazione, qualora la concessione sia, successivamente, negata perché l'immobile presentava difformità rispetto al progetto autorizzato, atteso che in una tale evenienza l'acquirente può agire per chiedere o la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1497 del Cc, o l'annullamento del negozio per errore o, nell'ipotesi di falsità, per dolo. La nullità prevista dagli articoli 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 (omessa dichiarazione degli estremi della con cessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria) riveste carattere formale riconducibile, per l'effetto, nel sistema generale delle invalidità, all'ultimo comma dell' articolo 1418 del C.c., attesa la sua funzione di tutela dell'affidamento dell'acquirente. Ai fini della sua legittima ravvisabilità, pertanto, è sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell'atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa. Ne segue, pertanto, che ove siano menzionati nell'atto di vendita gli estremi della domanda di concessione in sanatoria non sussiste nullità della vendita per non essere stata dal comune accolta la domanda di sanatoria (trattandosi nella specie di difformità non suscettibili di sanatoria).

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