Cass. civile, sez. II del 2004 numero 20821 (27/10/2004)


Il requisito della non comoda divisibilità del bene, a norma dell'articolo 720 del Cc postula sotto l'aspetto economico finanziario che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. Il giudizio sulla comoda divisibilità, in particolare, deve tenere conto della concreta possibilità di frazionare il bene in tante separate porzioni ognuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente, secondo l'ordinaria e normale funzione dell'intero e l'accertamento del giudice del merito, circa la concreta riscontrabilità del predetto requisito non è censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie la Suprema corte, in applicazione dei principi sopra esposti, ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, in presenza di un compendio immobiliare avente natura commerciale, destinato a magazzino e mostra di mobili, aveva ritenuto che la divisione avrebbe comportato lo snaturamento e la grave diminuzione di funzionalità del bene con costose opere di separazione).In tema di divisione, il criterio dell'estrazione a sorte dei vari lotti è stabilito per l'ipotesi di uguaglianza delle quote solo in via tendenziale. Si può, infatti, derogare a questo in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse giustificato in maniera esauriente e coerente la propria decisione di non procedere a estrazione a sorte, avendo evidenziato che uno degli eredi era titolare della quota maggiore, che dei restanti eredi - aventi diritto a quote uguali - tutti avevano accettato la divisione cosi come effettuata dal giudice mentre l'unico che non l'aveva accettata non aveva contestato l'attribuzione ai vari coeredi dei singoli cespiti né aveva chiesta l'attribuzione di un determinato bene e non aveva, quindi, interesse a chiedere un diverso sistema di attribuzione).

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