Cass. civile, sez. II del 2004 numero 18005 (07/09/2004)


In presenza di contratto preliminare di vendita di una cosa in comproprietà fra due soggetti sottoscritto solo da uno di essi, la richiesta, da parte dell'altro, di una sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 del Codice Civile integra valida manifestazione, in forma scritta, della volontà, da parte sua, di prestare il suo consenso alla stipula del preliminare. La stessa, peraltro, è priva di effetti di sorta qualora anteriormente alla notifica della citazione il promettente acquirente abbia già revocato il proprio consenso alla sottoscrizione del preliminare.In caso di preliminare di vendita di una cosa in comproprietà fra più soggetti la mancata dichiarazione negoziale di uno dei comproprietari del bene, inteso come un unicum inscindibile, determina la mancata formazione della volontà delle parti del contratto stesso che pertanto non può dirsi venuto ad esistenza. Sottoscritto il preliminare di vendita di un immobile da uno solo dei comproprietari dell'immobile medesimo la successiva, generica, dichiarazione dell'altro comproprietario di essere disponibile alla stipula del contratto definitivo non può essere equiparata una successiva partecipazione al precedente preliminare. Solo la sottoscrizione di tale atto (o di un atto autonomo ma funzionalmente collegato al predetto preliminare) infatti, comporta l'assunzione di tutti gli obblighi contrattuali ivi previsti, tra cui, principalmente, quello di promettere la vendita di un immobile. La disponibilità nei detti termini, alla sottoscrizione del definitivo, pertanto, può essere configurata come un logico presupposto per giungere alla stipula del definitivo, ma non vale, di per sé, come elemento integratore della sottoscrizione del preliminare stesso da parte del comproprietario.

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