Cass. civile, sez. II del 2004 numero 1327 (26/01/2004)


Ai sensi dell'articolo 1197 Codice civile, se il creditore acconsente a che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, l'obbligazione si estingue soltanto "quando la diversa prestazione è eseguita"; quando invece la diversa prestazione sia semplicemente offerta, l'effetto solutorio non si verifica e mezzo naturale di estinzione dell'obbligazione rimane l'esecuzione della prestazione originaria.

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