Cass. civile, sez. II del 2004 numero 11968 (28/06/2004)


Nella sostituzione fedecommissaria, anche dopo la legge 19 maggio 1975 n. 151 che ha riformato l'istituto, è da ravvisare una implicita sostituzione volgare, attesa la finalità ultima perseguita dal testatore di beneficiare il sostituito, che acquista la qualità d'erede in via diretta e immediata con l'apertura della successione per mancanza dell'istituito. Qualora l'istituito premuoia al de cuius, l'eredità si devolve pertanto al sostituito. L'articolo 238, comma 2, della legge n. 151 del 1975, che fa salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore di quest'ultima legge, si riferisce a quelle disposte con testamento redatto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa de qua e non a quelle divenute efficaci con l'apertura della successione avvenuta prima di tale evento.

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