Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8422 (27/05/2003)


L'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto. Deve, pertanto, essere cassata la sentenza del giudice del merito che neghi la tutela possessoria invocata dall'attore sul rilievo che fa difetto, nella specie, l'animus corrispondente, essendo l'attore consapevole di non avere un titolo valido su cui fondare la pretesa (servitù di passaggio, costituita in forza di un accordo verbale mai perfezionatosi). Non solo, infatti, accertato il corpus possessionis, l'animus è presunto, ai sensi dell'articolo 1141 del Cc, ma tale presunzione può essere vinta solo dalla prova che colui che esercita il potere di fatto abbia iniziato a esercitarlo come detenzione

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