Cass. civile, sez. II del 2003 numero 6323 (18/04/2003)


L'obbligazione dei condomini di contribuire alle spese condominiali non sorge per effetto della delibera dell'assemblea di ripartizione dei contributi, che è rivolta soltanto a determinare le quote di ciascuno e che, comunque, non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante: delibera che può anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il risultato di una semplice operazione matematica.Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento delle spese è il proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori approvati

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