Cass. civile, sez. II del 2003 numero 5158 (03/04/2003)


In materia di costituzione di servitù, la trascrizione richiesta dall'art. 2643 n.4 del cod.civ., non adempie in genere a una funzione costitutiva, ma serve a rendere opponibile il diritto ai terzi i quali abbiano acquistato un diritto reale incompatibile con la servitù medesima. E allora, affinchè la trascrizione risponda al suo scopo di dare conoscenza ai terzi dell'avvenuta costituzione della servitù, è necessario che la conoscenza stessa possa essere acquisita attraverso il semplice esame dei registri immobiliari poichè soltanto quelle parti della nota che menzionano la servitù sono rese pubbliche e i terzi solo a queste devono attenersi: la trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà senza che sia fatta in esso menzione delle servitù contestualmente costituite a favore dell'immobile trasferito non conferisce a questa alcuna pubblicità e non la rende opponibile ai terzi successivi acquirenti del fondo servente, tranne che nel caso in cui la servitù sia stata portata a loro conoscenza, e implicitamente da loro accettata, nei rispettivi atti di trasferimento.

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