Cass. civile, sez. II del 2003 numero 309 (13/01/2003)


Rientra negli obblighi del notaio, ai sensi dell'art. 1176 c.c., prestare alle parti adeguata assistenza fiscale, informandole dell'esistenza in loro favore di eventuali esenzioni fiscali. In assenza di tale informazione, il notaio risponde nei confronti del cliente per il danno da quest'ultimo subito in conseguenza della mancata fruizione dei benefici fiscali, e sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere la restituzione dell'imposta pagata in eccedenza.La funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua funzione principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui l'articolo 1176, comma 2, del CC il notaio che non svolga un'adeguata ricerca legislativa (e una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole ove non fosse già a conoscenza dello stesso. (Nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall'Invim contestuale alla stipula dell'atto di donazione).

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