Cass. civile, sez. II del 2003 numero 1137 (24/01/2003)


FORMA - MANDATO A VENDERE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA'Il mandato, con o senza rappresentanza, così ad acquistare come a vendere beni immobili richiede, ad substantiam, la forma scritta. Al riguardo è privo di qualsiasi fondamento l'assunto secondo cui la forma scritta sarebbe necessaria solo per il mandato ad acquistare e non per quello a vendere, attesa la perfetta identità di effetti, giammai traslativi ma semplicemente attributivi del potere di compiere atti giuridici nell'interesse (nel senso di mandato senza rappresentanza) o in nome e per conto (nel caso di mandato con rappresentanza) del mandante, derivante dal conferimento del mandato a vendere o a acquistare beni.PROMESSA DELL' OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - INDENNIZZO - IN CASO DI RIFIUTO DEL TERZO - CONSEGUENZE La struttura della norma posta dall'articolo 1381 del Cc (secondo cui colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso) conferisce un carattere oggettivo all'obbligazione del promittente, relativa all'indennizzo, in quanto svincolata dalla causa del rifiuto del terzo. La stessa promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, comunque, genera un'autonoma obbligazione del promittente nei confronti del promissario, che ha natura strumentale, essendo diretta a rendere possibile la condotta del terzo promessa e ha a oggetto un facere, consistente nell'attivarsi presso il terzo affinchè questi assuma l'obbligazione o compia il fatto promessi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che se nonostante l'adempimento dell'obbligo di fare spettante al promittente, si verifichi il rifiuto del terzo, il promissario resta, comunque, garantito dalla sicurezza di poter contare sul patrimonio del promittente, tenuto a corrispondergli l'indennizzo. Se, invece, il promittente venga meno all'obbligo di adoperarsi con la dovuta diligenza presso il terzo e il rifiuto di quest'ultimo sia ricollegabile, con rapporto di causalità, alla sua condotta negligente, al promissario sarà data la possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi di tutela previsti dalla legge contro l'inadempimento delle obbligazioni, tra cui la tutela risarcitoria, con la conseguenza che, in tale caso, in assenza della prova della condotta negligente del promittente, la domanda non potrà trovare accoglimento, con l'avvertimento, peraltro, che in tema di responsabilità contrattuale (quale è quella derivante dalla promessa del fatto del terzo) sussiste una presunzione di colpa del debitore, superabili solo dalla prova, il cui onere grava sullo stesso debitore, che l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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