Cass. civile, sez. II del 2002 numero 9509 (01/07/2002)



La sopraelevazione, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, così da dover essere considerata nuova costruzione, come tale soggetta all'osservanza delle distanze legali, analogamente alle modificazioni del tetto di un fabbricato, che comportino aumento della superficie esterna e aumento della volumetria dei piani sottostanti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità ai fini abitativi.

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