Cass. civile, sez. II del 2002 numero 3565 (12/03/2002)


La norma contenuta nell'art. 1482 cod.civ. (applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita), secondo cui se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro dà facoltà al promissario acquirente di ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi di grave inadempimento (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito che avevano statuito la legittimità dell'azione di risoluzione intentata dal promissario acquirente nei confronti del promissario venditore il quale aveva dichiarato che il bene promesso era gravato da ipoteca, ma libero da altri pesi, mentre era risultato che l'immobile era sottoposto ad esecuzione con pignoramento trascritto in data anteriore al preliminare).

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