Cass. civile, sez. II del 2002 numero 17150 (03/12/2002)


Il contratto d'albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore, sia concluso per il tramite di un'agenzia di viaggi, che in questo caso opera come mandataria dell'albergatore, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, quali l'esposizione di insegne o l'indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell'offerta si conclude, ex articolo 1326 del CC, in riferimento all'art. 1336 del CC, nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione del cliente, al quale fine assume rilievo, quale accettazione dell'offerta, anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo di tempo futuro. Ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, sicché ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario, il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (ad esempio, la somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi. Detta accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta.

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