Cass. civile, sez. II del 2002 numero 16492 (22/11/2002)


L'effetto proprio della clausola penale, di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti, non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse parti. Pertanto, ove la penale sia stata pattuita solo in funzione dell'inadempimento e il creditore, interessato a conseguire anche tardivamente la prestazione, insista per l'adempimento, legittimamente egli potrà domandare il risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che la liquidazione del danno non dovrà essere necessariamente contenuta nei limiti predeterminati dalle parti con la clausola penale, dovendo essere operata secondo i normali criteri.

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