Cass. civile, sez. II del 2002 numero 13310 (12/09/2002)


Il pincipio del'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisafare le ragioni dei legittimatari con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse erditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l'attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzione di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore

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