Cass. civile, sez. II del 2001 numero 4413 (27/03/2001)


In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perchè contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formazione dermulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.

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