Cass. civile, sez. II del 2001 numero 3771 (15/03/2001)


Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti , impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente apllicabili nei rapporti tra privati finchè non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

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