Cass. civile, sez. II del 2001 numero 10414 (30/07/2001)


La natura di credito eventuale - che costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione ad causam dell'attore - non può riconoscersi al credito litigioso, non essendo configurabile un'aspettativa di diritto allorchè il fatto genetico del vantato credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale; ne deriva, pertanto, che costituendo l'esito di tale accertamento con efficacia di giudicato l'antecedente logico - giuridico necessario della pronuncia dell'azione revocatoria, il giudizio relativo a quest'ultima è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga contestata l'esistenza del predetto credito, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice. (Nella specie, adita con regolamento necessario di competenza, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo di revocatoria ordinaria, emessa dal giudice ex art. 295 cod.proc.civ., stante la pendenza, dinanzi ad altra sezione dello stesso tribunale, del giudizio di accertamento del credito, derivante dall'azione sociale di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci, credito in funzione della cui tutela era stata promossa l'azione pauliana).

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