Cass. civile, sez. II del 2000 numero 6735 (23/05/2000)


Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito.

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