Cass. civile, sez. II del 2000 numero 571 (19/01/2000)


E' necessaria la proposizione della querela di falso, avverso un atto pubblico rogato da un pubblico ufficiale, se questi attesti fatti difformi dal vero, ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti…" - Nella motivazione é riportato: "Pertanto, trattandosi di divergenza tra quanto effettivamente verificatosi in presenza del notaio e quanto dal Notaio attestato, correttamente la Corte del merito ha ritenuto ammissibile la querela di falso quale unico rimedio idoneo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., a vincere la presunzione di veridicità di cui era dotato l'atto pubblico."

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