Cass. civile, sez. II del 2000 numero 14454 (06/11/2000)


L'art. 2125 cod. civ. sul patto di non concorrenza del prestatore di lavoro non è applicabile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato ancorché caratterizzati da parasubordinazione come il rapporto di agenzia, cui è applicabile invece la disciplina dell'art. 2596 cod. civ. sui limiti contrattuali della concorrenza.Per il disposto dell'art. 6 del D.LGS. n. 303 del 1991 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva comunitaria n. 653 del 1986, quest'ultima trova applicazione nei contratti in corso purché conclusi entro il 5 ottobre del 1991 e con decorrenza dal 1 gennaio 1994; né è ipotizzabile un'applicazione immediata della medesima nei rapporti tra privati dal momento della sua emanazione ancor prima del provvedimento interno di attuazione, posto che le direttive comunitarie diversamente dai regolamenti, non operano nei rapporti fra singoli se non dopo i provvedimenti attuativi degli Stati membri, ai quali sono destinate.

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