Cass. civile, sez. II del 1999 numero 9782 (14/09/1999)


Il concetto di buona fede, di cui all'art. 1153 cod. civ., che rileva - in base a tale norma - ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quello dell'art. 1147 cod. civ. e, pertanto, ai sensi del secondo comma di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede.

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