Cass. civile, sez. II del 1999 numero 7888 (22/07/1999)


Il mandato, pur caratterizzato dall' elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull' "intuitus personae", onde il mandatario può avvalersi dell' opera di un sostituto, salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato "intuitus personae"; ne consegue che l' amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell' atto di nomina, delegare le proprie funzioni ad un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.

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