Cass. civile, sez. II del 1999 numero 7612 (17/07/1999)


Per l' applicabilità del principio di " compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio derivante al creditore dal bene sostitutivo di quello originario sia anch' esso, come lo svantaggio, una conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa del debitore, e non invece meramente occasionato da questa.

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