Cass. civile, sez. II del 1999 numero 7073 (07/07/1999)


L’efficacia delle deliberazioni condominiali, nonché la contribuzione alle spese comuni da parte dei singoli condomini sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell’ente.In particolare, le decisioni adottate dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, pur se impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione; inoltre, l’amministratore, per esigere quanto è dovuto dai proprietari delle singole unità immobiliari, può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Ne deriva che l’attualità del relativo debito non è subordinata alla validità delle deliberazioni di spesa, ma solo alla sua perdurante operatività, in quanto non sospesa nel giudizion riguardante la sua legittimità e - quindi - l’esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente a soggetto il pagamento di oneri condominiali non “dipende”, ai sensi dell’articolo 295 del cod.proc.civ, da quello del giudizio di impugnazione della deliberazione posta a base dell’azione monitoria.

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