Cass. civile, sez. II del 1999 numero 4019 (22/04/1999)


Nella vendita a consegne ripartite, se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamente nel caso di vizio palese o occulto, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia.

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