Cass. civile, sez. II del 1999 numero 13724 (07/12/1999)


L'estensione e le modalità di esercizio di un diritto di servitù, se non risultino equivoche o dubbie in base al titolo o al possesso, sono regolate da questi e non dai criteri sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 cod. civ., e pertanto qualsiasi innovazione rispetto ad esse è vietata, risolvendosi essa non già in un aggravamento del peso preesistente, bensì in un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.

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