Cass. civile, sez. II del 1998 numero 8337 (22/08/1998)


In mancanza di trascrizione dell' atto di acquisto di un immobile, il conflitto tra più acquirenti va risolto non già in base all' art. 2650 cod. civ., applicabile soltanto nel caso vi sia continuità tra le trascrizioni, bensì in base al principio prior in tempore, potior in iure, con la conseguenza che prevale l' acquisto con data anteriormente certa.

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