Cass. civile, sez. II del 1998 numero 785 (27/01/1998)


Mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta.

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