Cass. civile, sez. II del 1998 numero 7820 (10/08/1998)


Per il disposto dell'art. 1705 comma secondo cod. civ. il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante senza rappresentanza può agire direttamente per il soddisfacimento del credito.La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.

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