Cass. civile, sez. II del 1998 numero 3146 (25/03/1998)


Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano appaltati ad un terzo, risponde dei gravi difetti (art. 1669 cod. civ.) - quali devono ritenersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione di esse, come nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica - nei confronti degli acquirenti, indipendentemente dall' identificazione del contratto con essi intercorso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo la relativa disciplina di ordine pubblico, ovvero nei confronti dell' amministratore del condominio - legittimato ad agire perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri - se tali difetti sono riscontrati sulle parti comuni.

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