Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1499 (12/02/1998)


La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 cod. civ. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, con particolare riguardo al muro perimetrale dell'edificio - anche in considerazione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, fili, condutture, targhe e altri oggetti analoghi - deve ritenersi che l'apposizione di una vetrina o mostra sul detto muro da parte di un condomino in corrispondenza del proprio locale destinato all'esercizio di attività commerciale non costituisca di per se abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo come "jus possidendi" a tutti i condomini, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod.civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1499 (12/02/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti