Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1498 (12/02/1998)



Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d' arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.

Poiché ai sensi dell' art. 1117 cod. civ. n. 1 le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali alla funzionalità del fabbricato, sono presuntivamente di proprietà condominiale, pur se alcune rampe sono poste in concreto al servizio di singole proprietà, per dimostrarne l' appartenenza esclusiva al titolare di queste, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita della singole unità immobiliari, bensì nell' atto costitutivo del condominio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1498 (12/02/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti