Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1382 (11/02/1998)


Il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell' ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l' impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell' ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, deve pur sempre il giudice indicare i criteri seguiti per determinare, sia pure con l' elasticità propria dell' istituto e nell' ambito dell' ampio potere discrezionale che lo caratterizza, l' entità del risarcimento.

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