Cass. civile, sez. II del 1997 numero 99 (09/01/1997)


La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all' azione o all' omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento; sicché, in ipotesi di vendita a terzi di un bene immobile, in violazione dell' obbligo, contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente alienante prelazionario, di farne previamente offerta a quest' ultimo, si determina la responsabilità contrattuale del secondo alienante nei confronti del primo (con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ.), nonché la responsabilità extracontrattuale del successivo acquirente (terzo) rimasto estraneo al precedente rapporto contrattuale.Quest' ultima responsabilità può essere configurata ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il primo venditore prelazionario o, almeno, nella consapevolezza dell' esistenza della precedente vendita e del diritto di prelazione e, quindi, nella consapevole partecipazione all' inadempimento dell' alienante per inosservanza della prelazione.

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