Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8719 (08/09/1997)


Il regolamento condominiale (approvato per contratto o anche in virtù di deliberazione assembleare)può legittimamente sottrarre all' amministratore il potere di decidere autonomamente in ordine al compimento di eventuali atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio, per conferirlo esclusivamente all' assemblea, subordinando alla deliberazione di questa l' esercizio da parte dell' amministratore della relativa azione giudiziaria, attesa la derogabilità da parte del regolamento condominiale, in favor dell' assemblea, della norma di cui all' art. 1130 cod. civ. sulle attribuzioni dell' amministratore, che ha carattere suppletivo e non imperativo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8719 (08/09/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti