Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7619 (14/08/1997)


La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse, ha natura extracontrattuale. Consegue che è tenuto a rispondere per tali difetti anche il costruttore - venditore, sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo (direttore dei lavori) o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi.

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