Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7181 (04/08/1997)


Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l' urgenza, ai sensi dell' art. 1134 cod. civ. - applicabile anche nel caso di due soli condomini, onde evitare, anche nei cosiddetti condomini minimi, dannose interferenze del singolo condomino, esigenza estranea alla comunione (art. 1110 cod. civ.) - ossia la necessità - da valutare dal giudice di merito - di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l' amministratore o gli altri condomini.

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