Cass. civile, sez. II del 1997 numero 4287 (15/05/1997)


Il principio per cui rinunzia richiede forma scritta "ad substantiam" solo quando abbia come oggetto immediato i diritti reali immobiliari indicati nell' art. 1350 cod. civ., è estraneo all' ipotesi di rinunzia ad un legato in sostituzione della legittima allorché il contenuto del legato medesimo abbia il carattere meramente obbligatorio di liberazione del legatario da una prestazione dovuta nei confronti del testatore (c.d. "remissio mortis causa"). Ciò non toglie - peraltro - che la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio)il cui acquisto si è verificato "ipso iure" al momento dell' apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell' intento abdicativo del diritto.

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