Cass. civile, sez. II del 1997 numero 281 (14/01/1997)


La volontà del proprietario, impeditiva della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell' art. 1062 cod. civ., è utilmente manifestata non solo se il dante causa, nell' atto di separazione di due fondi, ha espressamente dichiarato di voler escludere la costituzione della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra essi, ma anche se, in assenza di esplicito riferimento alla servitù, ha convenuto una regolamentazione del relativo stato di fatto incompatibile con la volontà di lasciarlo integro e immutato e come tale idoneo alla costituzione, "ope legis" della corrispondente servitù.

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