Cass. civile, sez. II del 1997 numero 280 (14/01/1997)


La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell' art. 1988 cod. civ., nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate, un' astrazione meramente processuale della causa, comportante l' inversione dell' onere della prova, ossia l' esonero del destinatario della promessa dall' onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l' onere di provare l' inesistenza o l' invalidità o l' estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale.

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