Cass. civile, sez. II del 1997 numero 249 (13/01/1997)


La ratifica del "dominus", prevista dall'art. 1399 primo comma cod. civ., e' una dichiarazione di volonta' unilaterale, che deve osservare la forma prescritta per il contratto concluso dal "falsus procurator", ed ha caratte recettizio; percio', per produrre effetto, deve essere notificata o almeno comunicata all'altro contraente.

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