Cass. civile, sez. II del 1997 numero 2171 (11/03/1997)


La disciplina (artt. 1242 - 1243 cod. civ.) della compensazione non è applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico ancorché aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto risarcitorio dell' inadempimento dello stesso rapporto, e l' altro di valuta poiché in tal caso la valutazione delle rispettive pretese si risolve un mero accertamento contabile di dare e avere.

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